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Ordinanza — n. 4204/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific arguments and procedural issues regarding prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Stefano Eranò and Abdelhamid Farhat inadmissible due to a lack of specific arguments and procedural defects. The applicants challenged the lower court's finding of their participation in an association based on wiretaps and search results, but the Supreme Court found their criticisms merely repetitive of previous appellate arguments without concrete new grounds. Additionally, the Court ruled that while the crime had expired, the procedural bar of inadmissibility prevented the court from addressing the prescription defense at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must contain specific and concrete arguments distinct from those already rejected at the appellate level, and the expiration of the limitation period does not preclude a declaration of inadmissibility if the appeal itself is procedurally flawed.

Parole chiave

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lack of specific arguments repetition of appellate grounds procedural inadmissibility criminal prescription wiretaps evidence association participation costs of appeal capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
13 della sentenza impugnata) ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
13 della sentenza impugnata) ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERANO STEFANO nato a REGGIO CALABRIA il 07/07/1967 FARHAT ABDELHAMID nato il 06/05/1980 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Stefano Eranò e di Abdelhannid Farhat, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Stefano Eranò che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero la Corte d'appello a pag. 8 della sentenza impugnata ha ritenuto Stefano Eranò partecipe dell'associazione sulla base delle intercettazioni e degli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Stefano Eranò con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, peraltro la censura involge il contenuto di dialoghi intercettati che sono stati apprezzati anche alla luce degli altri elementi di prova pure declinati in sentenza; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Abdelhamid Farhat che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello a pag. 8, 12 e 13 della sentenza impugnata ha ritenuto Abdelhamid Farhat partecipe dell'associazione sulla base delle intercettazioni e degli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro, con ciò dando motivatamente conto dell'esistenza di elementi dimostrativi dell'esistenza di un concorso necessario nel reato per come correttamente desunto sia da indici propri della riferibilità del pactum sceleris anche al ricorrente sia dalla partecipazione ai singoli episodi delittuosi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Abdelhamid Farhat che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 13 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha escluso la concessione delle generiche sulla base della gravità delle condotte desumibili dalla loro ampiezza e persistenza), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); ritenuto peraltro che il reato si è prescritto successivamente alla sentenza della Corte d'appello (vedi pag. 13 della sentenza impugnata) ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463;

Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre