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Ordinanza — n. 4203/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific factual arguments and violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Farinelli inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. The appellant contested the lower court's finding of fraud liability but failed to provide distinct factual grounds, merely reiterating points already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted mere complaints rather than a substantive legal challenge, ordering the dismissal and the payment of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks concrete specificity, consists merely of complaints, or fails to identify specific and decisive distortions of procedural issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mere complaints procedural rules fraud liability tempestività dell'invio postale servizio postale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINELLI ALESSANDRO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 19/09/1977 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Farinelli, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, i giudici del merito alle pag. 5 e 6 della sentenza impugnata hanno riconosciuto la responsabilità del ricorrente sulla base sia delle dichiarazioni rese dai coniugi Rosati e Gasparroni e dagli ulteriori elementi esterni acquisiti durante le indagini dal gruppo Fraud Management Security e ne hanno correttamente tratto la sussunzione nell'alveo del delitto di truffa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e iI vizio di motivazione, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; invero, quanto alla diversa ricostruzione dei fatti la Corte d'appello ha chiarito che l'unico soggetto nella disponibilità materiale del libretto era il Farinelli; rilevato che in data 28 ottobre 2024 la parte civile Poste Italiane Spa, a mezzo del proprio difensore e procuratore, ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado;rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.a., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere Est