Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion on mitigating circumstances under Article 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Opoku Yaw Asiedu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, claiming these outweighed recidivism. The court rejected this, stating that comparing heterogeneous circumstances is a discretionary act of the trial court that falls outside cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The assessment of mitigating circumstances versus recidivism constitutes a discretionary judgment of merit, which is inadmissible on cassation grounds unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPOKU YAW ASIEDU nato 11 10/07/1988 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Opoku Yaw Asiedu; ritenuto che l'unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con criterio di prevalenza sulla contesta recidiva, è manifestamente infondato, riguardando il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta - come nel caso in esame (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza) - da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29