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Ordinanza — n. 4131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on robbery conviction for lack of specific objection to substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hasani Renaldo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for procedural errors regarding the conviction for robbery and the application of substitute penalties, but the court found these claims infounded. Specifically, the court ruled that no specific objection was raised during the appeal hearing regarding the conversion of detention into substitute penalties, making the request untimely under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 95 d.lgs. 150/2022: A request for substitute penalties must be raised during the hearing of the appeal, not necessarily in the appeal act, and failure to do so renders the claim inadmissible.

Parole chiave

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substitute penalties appeal hearing procedural objection robbery conviction Cassazione Roma timely objection costs order obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
226074); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge processuale in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen., per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti del ricorrente in una delle pene sostitutive ex art.53 della legge n.
Art. 53 della legge n. 689 del 24 novembre del 1981
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
art. 545-bis cod. proc. pen
226074); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge processuale in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen., per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti del ricorrente in una delle pene sostitutive ex art.53 della legge n.
art. 20-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski Piotr
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI RENALDO (CUI 04B283K) nato il 01/03/1992 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hasani Renaldo; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati, dal momento che i giudici di appello hanno compiutamente indicato tutte le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve ritenersi integrato il delitto di rapina commesso dal ricorrente, il suo concorso materiale nel reato e la prevedibilità di quest'ultimo (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), dovendo, pertanto, il motivo considerarsi non specifico rispetto a quanto argomentato dalla Corte territoriale; che, a tal proposito, deve ribadirsi come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (presente nel caso di specie), senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge processuale in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen., per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti del ricorrente in una delle pene sostitutive ex art.53 della legge n. 689 del 24 novembre del 1981, è manifestamente infondato, poiché non risulta che una specifica doglianza in tal senso sia stata avanzata con l'atto d'appello né rappresentato dinanzi ai giudici di merito, dovendosi a tal proposito sottolinearsi come sia ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01;

Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024 , Skrzyszewski Piotr Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso - con superamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata - deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.