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Ordinanza — n. 4130/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding police evidence appraisal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Carbonaro inadmissible due to the failure to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning. The appellant alleged a distortion of evidence concerning his alleged responsibility for the crime of receiving stolen goods, but the court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the free evaluation of evidence regarding factual findings by the trial court unless the appeal contains specific, argumentative criticism that goes beyond a mere repetition of previously rejected grounds.

Parole chiave

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lack of specific argumentation free evaluation of evidence appellate court reasoning repetition of rejected grounds inadmissible appeal abuso della licenza e delle targhe pubblicità di occasioni di libidine infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25721 del 18/04/2003
Sez. 6, n. 25721 del 18/04/2003, Rv.
Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015
225574 - 01; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 (dep.
Sez. 6, n. 2662 del 08/11/1995
266023 - 01; Sez. 6, n. 2662 del 08/11/1995 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO SALVATORE nato a VITTORIA il 12/11/1987 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carbonaro Salvatore; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg.2 e 3 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che questa Corte di legittimità ha affermato più volte come il riconoscimento del soggetto agente operato dagli addetti di polizia giudiziaria costituisce accertamento di mero fatto, e, come tale, è materiale probatorio utilizzabile nel giudizio, in base al libero apprezzamento del giudice di merito (cfr.

Sez. 6, n. 25721 del 18/04/2003, Rv. 225574 - 01; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 (dep. 2016), Verde, Rv. 266023 - 01; Sez. 6, n. 2662 del 08/11/1995 Ud. (dep.1996) Rv. 204515 - 01), che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, e che, dunque, se non illogico, non può essere oggetto di sindacato davanti a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci