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Ordinanza — n. 4129/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for fraud, rejecting claims regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4129/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Di Grazia and Gnesotto inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for the exclusion of recidivism and the application of non-punishability or mitigating circumstances, but the appellate court's reasoning was deemed adequate and non-illogical. The court upheld the lower court's discretion in evaluating the specific criminal relationship and the contribution to the fraud, finding no legal error.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: The Court of Cassazione dismisses appeals where the appellate court provides adequate and non-illogical reasoning regarding the application of aggravating circumstances, the particular triviality of the act, and mitigating factors, affirming that the assessment of criminal inclination and concursal contribution falls within the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance particular triviality of act mitigating circumstances application non-punishability defense appellate court discretion criminal inclination assessment inadmissible appeal contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
(il primo) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 133 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 114 cod. pen
(il primo) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato
Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv.
Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato
Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna
266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv.
Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico
264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv.
Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, Cannavacciuolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GRAZIA STEFANIA nato a SALERNO il 12/01/1978 GNESOTTO MARIA GRAZIA nato a CASTROVILLARI il 22/12/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; /vt,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Di Grazia Stefania e di Gnesotto Maria Grazia; considerato che l'unico motivo proposto nell'interesse della prima ricorrente, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha fornito un'adeguata, seppur succinta, motivazione, dando conto delle ragioni in virtù delle quali ritenere correttamente applicata nei confronti della ricorrente l'aggravante de qua (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto che, parimenti, entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse della seconda ricorrente, con cui si deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il primo) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (il secondo), sono entrambi manifestamente infondati; che, infatti, i giudici di appello, come emerge dalle pagine 3 e 4 della impugnata sentenza, hanno esplicato le congrue e non illogiche ragioni poste a base del loro convincimento per cui, da un lato, non possa valutarsi come "trascurabile" il contributo concorsuale dato dalla Gnesotto alla realizzazione del reato di truffa di cui al capo b) di imputazione, dovendosi sottolineare sul punto che il giudizio circa la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto sia rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e, come tale, è insindacabile dinanzi a questa Corte, se - come nel caso di specie - risulta sorretto da un'adeguata e non illogica motivazione; e dall'altro lato, non possano, coerentemente e conseguentemente, ritenersi integrati i presupposti applicativi dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., in conformità con i principi affermati da questa Corte (ex plurimis:

Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle