Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Riella's appeal against the Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The court ruled that the appellant's arguments regarding sentencing errors and charge misclassification merely repeated points already rejected at the appellate level without providing new, specific reasoning. Furthermore, the court affirmed that the lower judge's assessment of mitigating circumstances constitutes a factual evaluation that cannot be re-examined by the Supreme Court unless the reasoning is contradictory or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning rather than mere repetition of prior objections, and the Supreme Court cannot re-evaluate factual assessments of mitigating circumstances unless they are manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELLA GIOVANNI nato a PALERMO 11 10/03/1971 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riella Giovanni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata e per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen., non sono consentiti in questa sede in quanto le suddette censure risultano prive dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto fondate su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, va sottolineato come il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando, così, una diversa ricostruzione dei fatti, senza tenere conto della preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani); che il giudice di merito, in conclusione, con motivazione esente da vizi riconducibili all'art. 606 comma 1, lett.e) , cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 e pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato, inoltre, che, con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ribadirsi come, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulle circostanze attenuanti ex 62-bis cod. pen. rappresenti un apprezzamento di fatto, la cui motivazione è dunque insindacabile in sede di legittimità, se - come nel caso di specie (si veda in particolare la pag. 6 della impugnata sentenza) - non sia contraddittoria o illogica e dia conto, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; che, inoltre, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli <2_ 4- elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle