Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing as discretionary judicial power under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Grassi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grassi argued that the sentence was excessive due to the lack of exclusion for alleged recidivism, while the prosecution contended the penalty was legally sound. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting cassation courts from re-evaluating the appropriateness of the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence is a discretionary power of the trial judge, and cassation courts cannot review the congruity of the penalty if the reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion recidivism exclusion penal code articles cassation inadmissibility judicial reasoning grave eccesso di velocità infrazione alle norme della circolazione infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO NELL'EMILIA il 26/09/1969 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grassi Stefano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente ed alla conseguente eccessività dell'entità della pena irrogata nei confronti di quest'ultimo è manifestamente infondato in quanto va ribadito come la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; e inoltre, deve sottolinearsi come il giudice di merito, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, offrendo una congrua e logica motivazione sul punto, abbia fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, che ha depositato una memoria del tutto scarna di contenuto, senza apportare alcun contributo concreto all'accertamento della responsabilità, in relazione a quanto dedotto in ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile Ferrari Mara. Così