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Ordinanza — n. 4125/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment and sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mosca Fabio Ettore inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the application of Article 131-bis and recognition of mitigating circumstances, claiming excessive sentencing. The court rejected these claims, stating that the lower court provided adequate reasoning and that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence or the non-application of mitigating circumstances if the lower court's reasoning is logical and based on established facts, as sentencing discretion belongs to the court of first instance.

Parole chiave

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non-punishment provision sentencing discretion mitigating circumstances penal code provisions inadmissible appeal judicial reasoning court costs attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), potendo anche i soli precedenti penali essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA FABIO ETTORE nato a MESSINA il 03/10/1980 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mosca Fabio Ettore; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno fornito una adeguata e non illogica motivazione sul punto, esplicando congruamente le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali non possono ritenersi sussistenti i presupposti necessari per l'operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in riferimento alla eccessiva entità della pena, è manifestamente infondato, perché l'odierno ricorrente, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena (dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); inoltre, anche per quanto attiene al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., a fronte di una compiuta motivazione che anche su questo specifico punto esente dai vizi lamentati dal ricorrente, deve ribadirsi il principio secondo cui la mancata applicazione delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071. del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendo anche i soli precedenti penali essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen