Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of prior grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Di Falco Generoso inadmissible and ordered him to pay all associated costs. The court ruled that the first ground of appeal, challenging the reasoning regarding criminal liability under Article 642 of the Penal Code, was procedurally barred and merely reiterated arguments already rejected at the appellate level. Furthermore, the second ground concerning sentencing was inadmissible because it had not been properly raised as a specific motive in the prior appeal, violating the requirement of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 642 cod. pen. The Court of Cassation cannot examine grounds of appeal not previously raised in the lower instance, and it lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or sentencing calculations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO GENEROSO nato a NAPOLI il 29/09/1968 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Falco Generoso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod. pen., non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, alla luce di una motivazione attraverso la quale i giudici di appello hanno compiutamente indicato tutte le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve ritenersi integrato il delitto de quo da parte del ricorrente, il suddetto motivo di ricorso risulta fondato su profili di censura (in particolare l'asserita insufficienza di materiale probatorio) che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze proposte, tendendo ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono estranee al giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, non è consentito in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e delle spese in favore della parte civile che ha depositato corposa memoria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Generali Italia società per azioni, in persona del legale rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 1843/00 oltre accessori di