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Ordinanza — n. 4122/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for being too generic and lacking specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bogdan Maria Daniela and Peric Stefan inadmissible. The appellants argued for a review of the imposed sentence, but their grounds were deemed totally generic and lacking specific reference to the judgment's content. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact points of the judgment under attack; otherwise, it is inadmissible for being indeterminate and lacking censorial pertinence.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds Code of Criminal Procedure specificity requirement censorial pertinence allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda di protezione provvisoria protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOGDAN MARIA DANIELA nato il 19/07/1984 PERIC STEFAN nato a POZAREVA( SERBIA) il 24/10/1991 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da Bogdan Maria Daniela e Peric Stefan; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla determinazione della pena irrogata, risulta totalmente generico per indeterminatezza, perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29