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Ordinanza — n. 4121/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for injuries, rejecting claims regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Abel Peverello's appeal against the Venice Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The appellant argued for a different factual reconstruction and requested a reduction in the sentence for injuries, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the appellate court properly exercised its discretion on sentencing and fact-finding, which falls outside the cassation court's review powers.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or the congruity of the penalty, reserving such assessment exclusively to the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition sentencing discretion review mitigating circumstances denial cassation jurisdiction limits violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro azione in revoca abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
9-12 della impugnata sentenza) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 582 cod. pen
Letto il ricorso di Peverello Abel; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), come riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO ABEL nato a BRESCIA il 24/10/2000 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; rt)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Peverello Abel; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), come riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 9-12 della impugnata sentenza) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., avendo i giudici di appello compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è pienamente affermata l'integrazione del reato di lesioni da parte del ricorrente; che infatti, nel caso di specie, pur avendo formalmente lamentato un vizio di motivazione, in realtà, il ricorrente ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova (in particolare le dichiarazioni rese dalla persona offesa), dovendosi invece affermare che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto e delle risultanze processuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che anche gli altri due motivi di ricorso, attinenti, l'uno all'eccessività della pena, e l'altro, alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, risultano entrambi manifestamente infondati; che, invero, si è rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); che, dunque, in conclusione, l'onere argomentativo sul punto è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo e non illogico riferimento agli 2 ct elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagg. 12-13 della sentenza impugnata); che, inoltre, con specifico riferimento all'ultimo motivo di ricorso, si deve sottolineare, da un lato, che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando - come in questo caso - si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999), prospettando una doglianza connotata da genericità; e dall'altro lato come la Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, invero, ha adeguatamente indicato, con argomentazioni congrue e non illogiche, tutti gli elementi posti a base del diniego delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. (si vedano in particolare le pagg. 13-14 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della