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Ordinanza — n. 4120/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of logical review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Guida Luciano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant's first ground regarding the timeliness of the fraud complaint was rejected as generic because it ignored the appellate court's specific finding that the insurer only learned of the fraud after the inspection report. The second ground challenging the reasoning was dismissed because the law prohibits the Court of Cassation from re-evaluating the factual findings or logical consistency of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the civil party's unreasoned conclusions were also dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation rejects appeals based on generic allegations of procedural delay or logical flaws in the lower court's reasoning, as it lacks the authority to re-evaluate factual findings or the logical coherence of the judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds rejection logical review prohibition procedural timeliness Cassation powers limits truffa all'assicurazione materia di assicurazione contro gli infortuni sottrazione dei contributi d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA LUCIANO nato a PIETRADEFUSI il 16/08/1974 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guida Luciano; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è generico in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. 6 e 7) nella parte in cui la Corte di appello ha specificato che la compagnia assicurativa aveva avuto piena contezza della truffa solo all'esito della relazione ispettiva, rispetto alla cui stesura la querela era tempestiva; che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-10 della sentenza impugnata, che indicano tutta la serie di incongruenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella richiesta di indennizzo rivelativa della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che devono essere rigettate le richieste della parte civile, che ha adottato e depositato conclusioni non motivate e, dunque, prive di un concreto contributo processuale rispetto a quanto dedotto in ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile Società Cattolica di Assicurazioni in persona del legale rappresentante p.t.. Cos