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Ordinanza — n. 4119/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation and infounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Triki Ramzi inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground regarding the lack of motivation for the charge of receiving stolen goods merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing a specific critique. Furthermore, the second ground concerning omitted mitigating circumstances was deemed infounded because the appellate court correctly applied established legal principles and did not need to justify the denial of generic mitigating factors. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely reiterating rejected points or if the grounds for omitting mitigating circumstances are manifestly infounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds omitted mitigating circumstances Code of Criminal Procedure appellate review standards legal reasoning requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
lui ascritto, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag.4 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
pen., a sostegno della ritenuta integrazione da parte del ricorrente di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ex art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
pen., a sostegno della ritenuta integrazione da parte del ricorrente di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ex art. 648 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
lui ascritto, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag.4 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), valorizzando in quest'ottica anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIKI RAMZI (CUI: 00Y5471) nato il 23/03/1972 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Triki Ramzi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'imputato, non è consentito in questa sede, perché non è connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo così gli stessi di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello hanno fornito una motivazione congrua ed esente da vizi riconducibili all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a sostegno della ritenuta integrazione da parte del ricorrente di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ex art. 648 cod. pen. lui ascritto, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag.4 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, dovendosi a tal proposito sottolineare, da un lato, come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in esame può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), valorizzando in quest'ottica anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); e dall'altro lato, come il giudice di appello non sia tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi - omettendo, dunque, un effettivo confronto con quanto statuito sul punto nella sentenza di primo grado -, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999);

2. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a