Italian Court dismisses appeal on aggravated threat charges due to adequate lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ahmed Benaissa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding aggravated threats, but the court found the appellate judgment provided sufficient and logical reasoning. The court ruled that the requirement for particular leniency under the cited article is cumulative, and since the lower court adequately addressed the elements, the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; The requirement for particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code is cumulative, meaning the absence of any single required element precludes the application of the non-prosecution cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAISSA AHMED nato il 03/12/1969 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Benaissa Ahmed; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al reato di minaccia aggravata ascritto al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché - come emerge da pag. 3 della impugnata sentenza - i giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, hanno fornito sul punto una adeguata e non illogica motivazione, indicando le ragioni in base alle quali non possono ritenersi sussistenti i presupposti necessari per l'operatività della suddetta causa di non punibilità; che, inoltre, pur trattandosi di un soggetto incensurato, deve affermarsi il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci