Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise issues in lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Marigliano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the illogicality of the motivation and the application of specific legal articles, but the Court found these arguments generic and not properly deduced in the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal violates procedural preclusion rules and lacks the specific factual or legal grounds required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds of law or fact; generic complaints regarding the logic of the lower court's reasoning or the non-application of specific articles are inadmissible if not raised in the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/12/1990 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marigliano Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che indica lo specifico raggiro del ricorrente, che gli aveva consentito di ottenere il compendio del reato, effettuato con una automobile da lui noleggiata lo stesso giorno nel quale erano iniziati gli indebiti passaggi autostradali senza pagamenti di pedaggi, così da scongiurare il pericolo di una non corretta identificazione dell'autore del fatto e una più benevola qualificazione giuridica di esso ai sensi dell'art. 641 cod.pen.); che il secondo motivo, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., oltre a non essere stato dedotto in appello, risulta generico in considerazione dell'assunto della Corte circa la pedissequa reiterazione dei comportamenti illeciti in forma per nulla occasionale; che il terzo motivo è generico rispetto alla motivazione con la quale la Corte di appello (a fg. 3 della sentenza impugnata) ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici e della reiterazione della condotta, confermando il minimo edittale della pena del quale il ricorrente non può dolersi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così