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Ordinanza — n. 4115/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Bilardello's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a retrial based on alleged violations of procedural and substantive laws regarding evidence and sentencing. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a concrete, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 110 cod. pen.; Art. 27 Cost.; Art. 493-ter cod. pen.; Art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. establishes that an appeal is inadmissible if the grounds are merely apparent repetitions of previous disallowed arguments lacking a concrete, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of concrete critique reiteration of arguments procedural violation sentencing discretion segno che può indurre in errore inquinamento luminoso segno banale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 27 Cost.
Art. 493-ter cod. pen.
e 27 Cost., in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod.
Art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
e 27 Cost., in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bilardello Giovanni; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche per travisamento delle prove e violazione di legge in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 27 Cost., in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 493-ter cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque privi del requisito richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, nel caso di specie, a fronte delle congrue e non illogiche argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta integrazione del reato de quo da parte del prevenuto (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), la suddetta censura risulta anche manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen.

è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione offerta sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 8-9 della impugnata sentenza) esente dai vizi contestati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda in particolare la sentenza citata dalla stessa Corte territoriale: Sez. 2 - n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028 - 01), essendo stato anche escluso, sulla base di congrue e non illogiche ragioni, come non possa qualificarsi come irrisorio il pregiudizio economico arrecato dalla condotta criminosa in esame; ritenuto, inoltre, che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 sentenza impugnata) posto a base del rigetto della richiesta del beneficio invocato argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito e dunque estraneo al sindacato di questa Corte, se - come nel caso di specie - non scade nell'illogicità e non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato, esaminando, invece, l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle