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Ordinanza — n. 4112/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of genericity due to failure to address specific facts on theft intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giordano Aniello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to address the specific factual findings regarding the lack of intent to receive stolen goods, which the lower court had thoroughly motivated. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and dismissed it entirely.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not generic, requiring the appellant to specifically address the factual and legal arguments presented by the lower court rather than merely repeating general objections.

Parole chiave

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lack of genericity inadmissible appeal specific factual grounds theft intent procedural dismissal segno banale protezione dei segni pubblici segno che può indurre in errore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANIELLO nato il 11/11/1969 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordano Aniello; considerato che con il primo ed unico di ricorso si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della non genericità del motivo in allora proposto in ordine all'assenza del dolo di ricettazione; che il ricorrente, non tiene conto del fatto, specificato dalla Corte di merito, che il Tribunale aveva ampiamente motivato sul punto, con argomenti sui quali l'appello aveva sorvolato e che sono stati trasfusi nella ordinanza di inammissibilità (cfr. fgg. 1 e 2, laddove si specifica che al possesso incontroverso delle cose furtive trasportate si era sommata l'assenza di giustificazioni del ricorrente ed il ritrovamento nella sua disponibilità di altri beni illeciti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/1