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Ordinanza — n. 4111/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of motivation requirements and failure to substantiate recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Qarbab Bdellatif inadmissible due to a lack of required motivation under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to properly apply recidivism principles, but the court found no effective comparison with the appellate judges' complex factual and legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal lacking the required motivation is inadmissible, and the court must examine the concrete relationship between the current offense and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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lack of motivation recidivism application inadmissible appeal procedural requirements criminal recidivism violenza domestica allontanamento malgrado rischio di persecuzione divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QARBAB BDELLATIF nato il 20/01/1981 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Qarbab Bdellatif; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata nei confronti dell'odierno ricorrente, risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato; che, infatti, la suddetta censura non è connotata da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni di fatto e di diritto offerte sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,