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Ordinanza — n. 4110/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific citation of the appealed judgment's points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was too generic and lacked specific reference to the points of the appealed judgment. The appellant failed to identify the specific elements of the lower court's reasoning that were allegedly violated, rendering the criticism non-censorial under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and do not specify the points of the judgment under review, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specificity censorial requirement Article 581 criminal procedure inadmissible appeal sospensione dei lavori sequestro del veicolo perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE STEFANO nato a BENTIVOGLIO il 08/02/1962 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Debarre Stefano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/1