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Ordinanza — n. 4109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction due to manifestly unfounded claim of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marzano Diego inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellate court had already established the appellant's fraudulent intent through multiple evidentiary elements, rendering the cassation grounds of legal violation and illogical reasoning manifestly unfounded. Consequently, the court rejected the request to overturn the fraud conviction based on the lack of any substantive merit in the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or illogical reasoning is manifestly unfounded, as the lower court's motivation clearly demonstrates the existence of fraudulent intent based on solid evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction fraud manifestly unfounded appeal violation of law claim court costs and fine segno di dominio pubblico inquinamento locale violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO DIEGO nato a NARDO il 27/12/1974 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marzano Diego; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si Censura la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di appello, con motivazione esente dai contestati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 dell'impugnata sentenza), indicando i plurimi elementi in base ai quali è ravvisabile come l'intento del ricorrente fosse dall'inizio quello di ottenere il bene omettendone il pagamento, e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/