Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding theft and robbery but failed to provide new specific arguments, merely reiterating those already rejected by the appellate court. The court ruled that the grievances lacked the required critical depth and were barred by procedural preclusion and the rules of summary procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already rejected without offering a specific, argumentative critique that contrasts with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a CASTROVILLARI il 19/11/1990 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; (tv
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Esposito Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo, articolato in tre diverse censure — con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge in ordine all'art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente come ipotesi tentata di furto in abitazione (la prima), violazione di legge processuale con riferimento all'utilizzabilità di prove irregolarmente acquisite (la seconda), e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina pluri- aggravata (la terza) — oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non è neppure connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2- 7 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., invero, il ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione storica dei fatti, senza tenere conto della la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani); che, infine, le dedotte questioni di inutilizzabilità delle prove sono indeducibili a seguito della scelta del rito abbreviato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/10/2024