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Ordinanza — n. 4107/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and no interest in the second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cinelli Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific, new argumentative critique. The second ground regarding the mitigating circumstance of reduced defense was found lacking in concrete interest since the appellant already possessed equivalent general mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the lower court's finding of aggravated fraud liability.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 69, quarto comma, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks new arguments or concrete interest, particularly when the alleged violation of law does not affect the final sentence outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of concrete interest aggravated fraud mitigating circumstances prestazioni pubblicitarie reati contro le pubbliche comunicazioni contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 69, quarto comma, cod. pen.
art. 69, quarto comma, cod.pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI GIUSEPPE nato a COSENZA il 25/04/1985 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cinelli Giuseppe; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e, in particolare, travisamento dei dati probatori posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di truffa aggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede in quanto non connotato dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede (si veda in particolare pag. 4 della impugnata sentenza), e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità , ha esplicato le congrue e non illogiche ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve affermarsi l'integrazione del reato de quo da parte dell'odierno ricorrente, sia sotto il profilo materiale che sotto quello soggettivo, dovendosi escludere, a contrario, la configurabilità di un mero inadempimento contrattuale di esclusivo rilievo civilistico; osservato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, non è connotato da concreto interesse, dal momento che l'esclusione dell'aggravante non avrebbe potuto comportare alcuna diminuzione della sanzione in quanto al ricorrente sono già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (cfr. art. 69, quarto comma, cod.pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così