Criminal appeal dismissed because prescription period runs from first-instance judgment for permanent crimes with open contestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Barbato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had incorrectly argued that the prescription period for the permanent crime began after police intervention, despite the defendant's domicile being established at the occupied residence. The Court ruled that for permanent crimes with an open contestation, the prescription period must run from the first-instance judgment, a principle the appellant failed to cite.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: For permanent crimes with an open contestation, the prescription period commences from the first-instance judgment, not from subsequent procedural acts or police interventions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO FRANCESCO D'ASSISI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/04/1966 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barbato Francesco d'Assisi; considerato che la Corte di appello, con argomentazioni di fatto tratte dal merito del giudizio, ha ritenuto che il reato contestato si fosse protratto nel tempo anche dopo l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione abusivamente occupata dal ricorrente, tenuto conto delle notificazioni all'imputato intervenute nel corso del procedimento e da lui ricevute in quel luogo, presso il quale egli aveva dichiarato domicilio, cosicché, trattandosi di reato permanente con contestazione aperta, la prescrizione deve farsi decorrere dalla sentenza di primo grado, come correttamente ha sottolineato la Corte territoriale ai fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata, opportunamente citando in sentenza i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità oramai pacifica e dei quali il ricorrente non ha tenuto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29