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Ordinanza — n. 4105/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as facts are for trial judges and statutory violations lack nullity effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Quattrone Vittorio and Arena Nicola inadmissible, ordering them to pay court costs. The court held that factual evaluations regarding intercepted communications and sentencing circumstances fall exclusively to the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal. Furthermore, alleged procedural violations regarding wiretaps do not render evidence null unless the reasoning is manifestly illogical, a standard not met here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: Appeals cannot challenge factual assessments of evidence or sentencing factors, and statutory violations of wiretap provisions are not grounds for nullity unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
factual assessment exclusive wiretap procedural violation manifest illogical reasoning statutory nullity effects appeal admissibility limits valore in dogana azione di convalida del sequestro censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
4, della sentenza impugnata, ha espressamente affermato come fosse emersa la responsabilità del ricorrente per il reato di associazione per delinquere poi dichiarato prescritto; ritenuto, quanto al secondo motivo, che denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 192 comma 3, cod.
art. 606 cod. proc. pen
pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 35414/2023 — snpen
Italian Court dismisses extraordinary appeals claiming factual errors regarding wiretap admissibility. The court rejects the claim that the appellate court erred in fact. The decision establishes that vague arguments on evidence weight constitute inadmissible appeals. The court rules that specific impact on evidence is required for factual error claims. The appeal is declared inadmissible due to lack of specific factual error demonstration. The court orders the appellants to pay court costs and fines. The decision clarifies the strict requirements for extraordinary appeals under Italian criminal procedure. The court emphasizes the need for concrete impact analysis on the evidence corpus. The appellants failed to demonstrate how the error affected the evidence weight. The court maintains that general assertions do not qualify as factual errors. The decision upholds the appellate court's evaluation of wiretap necessity. The court concludes that the appeals are inadmissible without formalities.
Ordinanza — n. 49857/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal as inadmissible for reproducing appellate court's factual findings on evidence.
Ordinanza — n. 13473/2026 — snpen
Criminal appeal dismissed for generic challenge to evidence evaluation lacking specific factual grounds.
Ordinanza — n. 44987/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to state specific legal and factual grounds.
Ordinanza — n. 43896/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUATTRONE VITTORIO nato a REGGIO CALABRIA il 14/10/1955 ARENA NICOLA nato a SORIANELLO il 11/10/1958 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Quattrone Vittorio e Arena Nicola; considerato, quanto al ricorso di Quattrone Vittorio, che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-6 della sentenza impugnata, a proposito del contenuto delle intercettazioni rivelativo della malafede del ricorrente nella ricezione di oggetti antichi di sicura provenienza illecita); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che i successivi motivi, inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed agli aumenti di pena in continuazione, non possono essere valutati in questa sede in quanto risultavano genericamente dedotti con l'atto di appello a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata; che i reati, stante l'inammissibilità del ricorso, non sono prescritti anche tenuto conto della recidiva specifica contestata ed applicata, né lo erano al momento della pronuncia della sentenza impugnata; considerato, quanto al ricorso di Arena Nicola, che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, a fg. 4, della sentenza impugnata, ha espressamente affermato come fosse emersa la responsabilità del ricorrente per il reato di associazione per delinquere poi dichiarato prescritto; ritenuto, quanto al secondo motivo, che denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, è manifestamente infondato, in quanto la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché il rispetto delle indicazioni ivi contenute non è previsto a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; che, pertanto, la violazione di tale disposizione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando tali lacune risultino dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; che, pertanto, il motivo è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, dove è stata illustrata la sussistenza del dolo del ricorrente; che i difensori degli imputati erano stati presenti all'udienza di trattazione del processo di appello, come la sentenza ha dato atto a fg. 7, sicché non vi era stata alcuna violazione delle prerogative difensive per effetto della mancata notifica della istanza di trattazione orale; che i reati non erano prescritti alla data della sentenza di appello, tenuto conto della recidiva specifica contestata ed applicata, della quale il ricorrente non ha tenuto conto; rilevato, pertanto, che i ricorsi, essendosi superata ogni ulteriore argomentazione - anche in relazione al contenuto della memoria depositata - devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore de