Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific and generic grounds lacking legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Benvegna Giuseppa inadmissible and ordered her to pay costs. The court found the first ground of appeal aspecific because it ignored the lower court's explicit statement regarding the victim's punitive intent, while the second ground was deemed generic for failing to cite specific elements of the contested reasoning. Furthermore, the third ground regarding sentencing was rejected as it disregarded the appellate court's factual assessment and justification for the penalty's proximity to the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are aspecific or generic, lacking the necessary correlation with the lower court's reasoning or the specific elements required for judicial review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVEGNA GIUSEPPA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 21/11/1976 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Benvegna Giuseppa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si rileva l'assenza di querela, è aspecifico in quanto non tiene conto della motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. fg.4) laddove è stato specificato che la persona offesa aveva formalmente espresso la sua volontà punitiva nei confronti degli autori del reato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. fg. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il terzo motivo, che contesta la determinazione della pena, non tiene conto del fatto che la Corte di merito ha graduato la sanzione in prossimità del minimo edittale ritenendola adeguata alla gravità della condotta (fg. 4), attraverso un giudizio di fatto scevro da vizi logici e per questo non rivedibile; che anche in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., la Corte territoriale (a fg. 4 della sentenza impugnata), ha espresso il proprio convincimento in ordine alla non minima offensività del fatto con argomenti dei quali la ricorrente non tiene conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/10/2024 - DEpo TATA Il Consigliere estensore IN CAN ERIA Il Presid nte