Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding malicious intent in receipt crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Purghe Petrica Laurentiu inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the malicious intent in the charge of receipt. The court found the appellant's complaint failed to meet the requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure by omitting a substantive comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by failing to substantively compare the grounds of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURGHEL PETRICA LAURENTIU nato il 28/05/1995 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Purghe! Petrica Laurentiu; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del coefficiente doloso del reato di ricettazione in capo all'odierno ricorrente, per essere stato omesso l'esame dell'imputato da parte del giudice di primo grado e negata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte territoriale, risulta non consentito oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come la suddetta censura non è connotata dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non si caratterizza per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base delle decisioni dei giudici di merito, risultando dunque non specifica, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte territoriale (come emerge alle pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), avendo sottolineato come fossero aspecifiche già le doglianze prospettate con l'atto di appello, da un lato, ha adeguatamente richiamato per relationem, confermandola integralmente, la sentenza del Tribunale, che aveva adeguatamente e compiutamente indicato, con argomentazioni esenti da vizi di logicità, gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali è da ritenersi integrato il reato ascritto all'odierno ricorrente (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2 della sentenza del Tribunale di Bergamo); dall'altro lato, ha esplicato le ragioni poste a base del proprio convincimento, sia circa la corretta qualificazione, da parte del giudice di primo grado, dell'impedimento addotto dal prevenuto come non legittimo, sia rispetto al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; che, a tal proposito, giova ribadire che, ai sensi dell'art 603, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello procede alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o alla assunzione di nuove prove qualora dovesse ritenere di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dovendosi ribadire, a tal proposito, che la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, anche da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021 (dep. 2022), Martucci, Rv. 282728); che, in conclusione, deve ritenersi che la motivazione posta a base della decisione del primo giudice, con cui quella di appello si "salda" in un unico 2 ce complessivo corpo argomentativo, risulta esente da vizi e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, in punto di dolo con riferimento al reato di ricettazione, si veda ex plurimis Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle