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Ordinanza — n. 4098/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding statutory provisions and continuity of offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Monaco Walter inadmissible due to the lack of specific argumentation against the lower court's decision. The appellant argued for a violation of Article 648 of the Penal Code and the non-continuation of offenses, but the court found these points to be mere repetitions of arguments already rejected on appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 comma 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are not specific and do not provide a reasoned critique of the lower court's decision, but merely repeat arguments already disallowed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation continuity of offenses Article 648 Penal Code Court of Cassazione procedure violazione dell'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 comma 4 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO WALTER nato a CALTAGIRONE il 28/04/1981 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Monaco Walter; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto dell'impugnata sentenza e quello oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 18 novembre 2021, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con una congrua motivazione (si vedano in particolare le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), i giudici di merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del loro convincimento circa l'insussistenza dei presupposti, da un lato, per applicare la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, e, dall'altro lato, per ritenere integrato il vincolo della continuazione con precedente reato giudicato in altra sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,