Italian Court dismisses appeals for lack of motivation citing generic grounds and positive recidivism prognosis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Glandi, Russo, and Ruberti inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued the lower court lacked motivation regarding the application of substitute penalties under Law 689/1981. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning based on factual assessments of personality and recidivism prognosis was sufficient and not generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on generic allegations of lack of motivation regarding substitute penalties are inadmissible when the lower court provides factual evaluations on personality and recidivism prognosis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GLANDI VANESSA nato a NOVI LIGURE il 06/07/1985 RUSSO TANTA nato a ABBIATEGRASSO il 14/10/1987 RUBERTI BRENDA nato a CREMONA il 13/06/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da Glandi Vanessa, Russo Tania e Ruberti Brenda; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale in riferimento alla mancata applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, è del tutto generico dal momento che - come emerge a pag. 7 della impugnata sentenza - la Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione esente dai vizi contestati dalla difesa, esprimendo, con argomenti di fatto non rivedibili, valutazioni negative sulla personalità delle ricorrenti ed una prognosi positiva di ricaduta nel reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29