Cassation court dismisses appeal regarding procedural violations and lack of motivation in criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Jovanovic Jessica inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged procedural violations and lack of motivation regarding convictions for offenses under Articles 489 and 707 of the Criminal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was sound and the second ground of appeal constituted a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 238-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 111 Cost.; Art. 489, 707 c.p.: Appeals based on alleged procedural violations or lack of motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is complete, specific, and free from vices, or if the appeal merely reiterates arguments already dismissed without providing a decisive critique.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC JESSICA (CUI 02WKHOV) nato a ROMA il 11/07/1995 avverso la sentenza del 09/05/2004 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da Jovanovic Jessica; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge processuale in ordine agli artt. 192 e 238-bis cod. proc. pen. e art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. ascritto all'odierna ricorrente, è manifestamente infondato, poiché deve sottolinearsi come dal combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 238-bis, cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. si desume che le sentenze divenute irrevocabili "possono" essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e, in tal caso, devono essere apprezzate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, e, a tal proposito, va, dunque, ribadito che la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra gli elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; che, nel caso di specie (come emerge dalle pagg. 5-6 della impugnata sentenza), poiché i giudici di appello hanno fornito una motivazione, esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., indicando compiutamente tutti gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali è da ritenersi integrato il delitto di cui all'art.489 cod. pen., emerge come la difesa non si sia effettivamente confrontata con il complesso delle ragioni poste a base della ritenuta sussistenza della penale responsabilità della ricorrente, non avendo prospettato uno specifico e decisivo vizio di travisamento, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.707 cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della impugnata sentenza, là dove si rinvia per relationem anche alla dettagliata motivazione fornita su tale aspetto da parte del giudice di primo grado), dovendosi, dunque, considerare non specifici ma solamente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos