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Ordinanza — n. 4092/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural violations and misinterpretation of evidence in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4092/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive critique. The second ground regarding specific recidivism was found infounded as the lower court correctly applied legal principles regarding criminal inclination. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal lacking specific argumentation against the lower court's reasoning is inadmissible, and recidivism assessment requires a concrete analysis of criminal inclination rather than mere temporal proximity.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural violation specific recidivism criminal inclination evidence interpretation illecita violenza violazione degli oneri dell'autorizzazione violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
e vizio di motivazione per avere i giudici di appello travisato le risultanze istruttorie in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELPIGNANO MARCO nato a BERGAMO il 30/12/1975 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Melpignano Marco; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge processuale in ordine agli artt. 192, 194 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere i giudici di appello travisato le risultanze istruttorie in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente dei delitti lui attribuiti, e dunque non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, non è ravvisabile il contestato travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, dal momento che il ricorrente ha prospettato una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, ignorando così la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione in fatto delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in conclusione, deve osservarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, contrariamente rispetto alla contestata insufficienza di materiale probatorio a sostegno della colpevolezza del prevenuto, ha congruamente indicato i plurimi elementi in base ai quali è stato ritenuto che il ricorrente sia l'autore delle diverse condotte delittuose a lui imputate, esplicando chiaramente le ragioni di fatto e diritto del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg- 6-8 della impugnata sentenza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa disapplicazione della recidiva specifica e infraquinquennale in relazione al reato di indebito utilizzo di una carta bancomat cui al capo f) di imputazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di merito, fornendo sul punto una compiuta e non illogica motivazione - come emerge a pag. 8 della impugnata sentenza - ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti tyt condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che la corretta applicazione della recidiva esclude che il reato si sia prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell