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Ordinanza — n. 4090/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Canneva inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and misrepresentation of facts regarding a criminal liability judgment, but the court found these claims lacked the required specificity. The court ruled that the arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without providing a genuine comparison to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected in the lower instance without offering a specific, reasoned critique that compares the new arguments to the complexity of the original decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments criminal liability misrepresentation of facts Court of Cassation procedural requirements concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 416, comma secondo, cod. pen.
Art. 378 cod. pen.
Art. 116 cod. pen.
e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.
art. 378 cod. pen
art. 116 cod. pen
e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNEVA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 05/10/1971 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Canneva Alessandro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione dovuti ad erronea interpretazione e "travisamento dei fatti contestati", non è consentito in questa sede oltre che manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte; che la suddetta censura, inerente al giudizio di responsabilità, risulta non connotata dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondata su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale ha compiutamente indicato, con una motivazione esente d vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., i plurimi elementi da cui si desume che quella del prevenuto era stata condotta integrante tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art.. 416, comma secondo, cod. pen.; che, in particolare, non è ravvisabile il contestato vizio di travisamento in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, dal momento che il ricorrente ha, invero, lamentato null'altro che una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle fonti di prova, non tenendo in considerazione la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione in fatto delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, a tal proposito, deve ribadirsi come il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito le risultanze processuali, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento; che, invero, il carattere non consentito della doglianza de qua è desumibile già prima facie dalla stessa rubrica del motivo, nel quale viene evocato un "travisamento dei fatti" e non già della prova; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. risulta, a sua volta, non consentito in sede di legittimità, perchè aspecifico, riproponendo doglianze già prospettate, tra l'altro in maniera alquanto generica, con l'atto d'appello e congruamente confutate dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni giuridiche, in conformità con i principi affermati da questa Corte di legittimità (si veda, in particolare, pag. 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle