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Ordinanza — n. 4089/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding oral hearing rights and conditional sentence conditions as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4089/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Petronelli Amalia and Stella Maurizio Gregorio inadmissible. The appellants argued for an oral hearing and challenged the conditions of a suspended sentence, but the court found their arguments legally unfounded. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis d.l. 137/2020; Art. 24 Cost.; Art. 164, 165 c.p.: The right to an oral hearing is not absolute and must be requested; conditions for suspended sentences are within judicial discretion; appeals regarding the proportionality of the sentence are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals oral hearing rights suspended sentence conditions proportionality of penalty judicial discretion restituzione dei sussidi statali esecuzione della pena detentiva sostitutiva ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, commi 2 e 3 del d.l. 137 del 2020
Art. 24 Cost.
Artt. 164 e 165, primo e secondo comma, cod. pen.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRONELLI AMALIA nato a CATANIA il 21/06/1967 STELLA MAURIZIO GREGORIO nato a CATANIA il 28/11/1964 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; frvt n CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da Petronelli Amalia e Stella Maurizio Gregorio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all'art. 23-bis, commi 2 e 3 del d.l. 137 del 2020, oltre che all'art. 24 Cost., è manifestamente infondato poiché, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, non vi era stata alcuna richiesta di trattazione orale del procedimento, risultando anche agli atti che il difensore aveva adottato le conclusioni scritte, in tal modo estrinsecando pienamente le proprie prerogative; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 164 e 165, primo e secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla illegittimità della subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena irrogata al rilascio dell'immobile, è manifestamente infondato in quanto la censura si rivela in palese contrasto con il dato letterale normativo (là dove la norma prevede chiaramente la facoltà del giudice di subordinare il suddetto beneficio ad un obbligo restitutivo) ed a fronte di una congrua e logica motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto, (si vedano, in particolare, pagg.2 e 3 della impugnata sentenza) con la quale i ricorrenti non si confrontano; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta, tra l'altro in maniera alquanto generica, l'eccessività della pena irrogata nei confronti dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, perché i ricorrenti rivendicano un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); kit 2. che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo e non illogico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa dell