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Ordinanza — n. 4088/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific points of attack under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4088/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Arif Anass inadmissible due to a lack of specificity in its grounds of complaint. The appellant challenged the Court of Appeal's judgment generally without identifying precise points of law or fact, violating the requirement for concrete criticism. Consequently, the court ruled that the appeal failed to allow the appellate judge to exercise its supervisory function, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the precise points of the decision under attack, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint lack of specificity Art. 581 c.p.p. supervisory function court costs criminal procedure rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIF ANASS nato il 10/07/2000 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Arif Anass; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede in quanto generico per indeterminatezza, perché — non indicando i capi o i punti della sentenza cui precisamente si riferisce, e non connotandosi per concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisum- risulta privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte di una motivazione congrua e logicamente corretta posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, non risultano puntualizzati gli elementi di fatto e di diritto alla base della censura formulata, non consentendosi, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2