Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging lack of reasoning on non-punishment grounds under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the respondent to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a settlement agreement, arguing the lower court failed to provide reasoning on the defendant's responsibility for non-punishment under Article 129 of the Criminal Code. The Court held that appeals under Article 599-bis c.p.p. are strictly limited to defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding challenges to the lack of reasoning on substantive criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints regarding the lack of reasoning on the defendant's criminal responsibility.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO MARIO nato a AUGUSTA il 06/07/1995 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Miano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato per la mancata verifica sottesa alla individuazione di cause di non punibilità ex art 129 cpp.
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellaz4o.rne rd,, i Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ~-1:EL