Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate factual error in sentencing qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Maatouch Imad and Kaddoumi Mohamed inadmissible de plano. The applicants argued for a nominal error in the sentencing qualification, but the Court found no immediate factual error emerging from the indictment or the decision. Consequently, the appeals were rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible de plano if it relies solely on a nominal error in sentencing qualification that does not immediately emerge from the indictment or the decision due to a lack of factual verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAATOUCH IMAD nato il 13/12/1991 KADDOUMI MOHAMED nato il 02/06/1995 avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LODIdatia-avv4se-aRePertir- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Maatouch Innad e Kaddoumi Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.