Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging lack of reasoning on non-punishment liability in a settlement case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the lack of reasoning regarding the defendant's liability for non-punishment under Article 129 of the Criminal Code. The appellant argued the lower court failed to verify the absence of a cause for non-punishment, but the court held that appeals against settlement judgments under Article 599-bis c.p.p. are limited to specific grounds regarding the parties' will, prosecutor's consent, and the judgment's content. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.: Appeals against settlement judgments are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor's consent, or judgment content, excluding challenges to the lack of reasoning on non-punishment liability.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/09/1966 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO Ceto-avviso-e-Re-parti+ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Riccardi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato per la mancata verifica della insussistenza di causa di non punibilità ex art 129 cpp.
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della,5,ornma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z o CC-06,-e Così deciso il rira