Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate factual error in sentencing qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued a nominal error in the sentencing qualification, but the Court found no immediate factual error emerging from the indictment or the decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible de plano if it relies solely on a nominal error in sentencing qualification that does not immediately emerge from the indictment or the decision due to a lack of factual verification.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCHETTI FORTUNATO nato a NAPOLI il 27/01/1954 avverso la sentenza del 01/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIda&Q-a1~110-PaFtit udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti il ricorso proposto nell'interesse di Fortunato Bocchetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.