Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging non-applicable substitute penalty outside concordat grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible via simplified procedure, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a non-applicable substitute penalty, arguing it violated procedural rules. The Court ruled that appeals against such judgments are only admissible if they concern the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding challenges to unincorporated penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 20-bis cod. proc. pen. Appeals against second-instance judgments on concordats are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding challenges to substitute penalties not included in the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAFIOTI FRANCESCO nato a ROSARNO il 29/07/1967 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdettravktiso-alle-paiti;. udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Marafioti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti alla mancata applicazione di una pena sostituiva rimasta estranea al concordato, non potendosi procedere d'ufficio alla sostituzione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 20-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484), vieppiù considerando l'ultimo periodo del comma 1 dell'alt 599 bis cpp.
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2,3cQ)61,- e Così deciso il trArcometen. 2