Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of admissible grounds under Art. 599-bis c.p.p. for settlement agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a judgment issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure outside permitted grounds. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the agreed sentence, while the Court held that only specific issues like the formation of will or prosecutor consent are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.; Art. 616 cod.proc.pen.: Appeals against settlement judgments are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints about the lack of motivation regarding the agreed sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE UMBERTO nato a TARANTO il 24/11/1990 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOtiate-avviscrefic-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leone Umberto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla misura della pena concordata rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024