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Ordinanza — n. 4076/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused, Roberto Canali, rather than by a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended in 2017, all cassation petitions must be signed by lawyers enrolled in the special register due to the case's technical complexity. Consequently, the appeal was rejected without formalities under Article 610, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be personally filed by the parties but must be signed by defense attorneys enrolled in the special register to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by accused special defense attorney register Code of Criminal Procedure procedural requirement violation violazione delle forme sostanziali rappresentanza valida procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ROBERTO nato a FERENTINO il 17/02/1968 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA4ate-~€03-age-Perté; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto da Roberto Canali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il