Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation under Art. 448 CPPT.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Berisha Spartak and Zgury Ergys inadmissible de plano. The applicants argued that the lower court's sentencing decision suffered from a motivation defect regarding the non-existence of exemption grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits admissible appeals to specific legal violations, excluding the alleged discrepancy between the request and the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they do not allege a specific legal violation defined in the statute, such as a discrepancy between the request and the decision, or defects in the expression of the accused's will.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERISHA SPARTAK nato il 25/05/2000 ZGURI ERGYS nato il 27/09/1987 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAéeto-evviso-alle9atzt4- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Berisha Spartak e Zgury Erg YS avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti alli espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre