Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation under Art. 448 c.p.p. and extraneous plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's sentencing decision lacked proper motivation regarding the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code strictly limits admissible grounds to specific legal violations, excluding mere differences between the request and the decision or issues unrelated to the defendant's will or the nature of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the alleged ground does not constitute a specific legal violation listed in the statute, such as a discrepancy between the request and the decision, or if it concerns matters outside the scope of the settled agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA ADRIANO nato a CEGLIE MESSAPICA il 11/12/1993 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI•éato-auvi6a-age-Prire udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Bellanova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); ritenuto per le medesime ragioni anche il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile trattandosi di richiesta rimasta estranea al patto raggiunto tra le parti alla quale non risultava vincolata l'efficacia dello stesso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobr