Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding motivation defects and sentencing under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the arguments. The appellant challenged the first-instance judgment on grounds of flawed reasoning, disproportionate sentencing, and incorrect legal qualification of the offense. The Court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds to specific statutory violations, excluding general defects in motivation or sentencing that do not constitute a legal error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they rely on general defects in motivation or sentencing rather than specific statutory violations of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano Art. 448 CP. Pen. defect of motivation proportionality of sentence legal qualification error Cassation appeal limits statutory exhaustion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
proc pen, la non congruita della pena irrogata e un nominale difetto di corretta qualigicazione del fatto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSTOKHEL AZAR GUL nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA4late-aukcisia-a~afti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dostokhel Azar Gul avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, la non congruita della pena irrogata e un nominale difetto di corretta qualigicazione del fatto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non attengono a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguardano vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o effettive erroneità e non solo nominalmente evocate inerenti ala qualificazione del fatto né, infine, ineriscono alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre