Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not meet strict statutory requirements of Art. 448 CP. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The applicant argued that the first-instance judgment suffered from a lack of reasoning regarding the absence of acquittal grounds under Art. 129 of the Criminal Procedure Code and the disproportionality of the sentence. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code strictly limits admissible grounds to specific legal violations, excluding general complaints about reasoning quality or sentencing proportionality unless they constitute a clear deviation from the request or violate established principles of illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that appeals against sentencing judgments are inadmissible if the alleged defects do not fall within the strictly enumerated grounds of legal violation specified in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUB MOHAMED MAROUEN (CUI 049MNZD) nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdate-awise-alie-pagtii- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Doub Mohamed Marouen avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen e la non congruita della pena irrogata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non attengono a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguardano vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, ineriscono alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2