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Ordinanza — n. 4068/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late; appeal filed 29 days after judgment deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to a procedural delay. The appellant filed the appeal on July 15, 2024, which was 29 days after the 15-day deadline expired on June 22, 2024, following a June 6, 2024 judgment. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure to reject the request without examining its merits.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the court must proceed to the sentencing of costs under Article 616.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit de plano rejection procedural delay Criminal Procedure Code tempestività dell'inoltro intervenuta prescrizione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUFFARI SALVATORE nato a CATANIA il 05/07/1975 avverso la sentenza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOéattrewise-effel)ertit udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Cuffari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e acquisita la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata, resa con motivazione contestuale risale al 6 giugno 2024 sì che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione doveva ritenersi scaduto il 22 giugno 2024 mentre il deposito dell'impugnazione risale al 15 luglio 2024; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.