Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4065/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it does not allege a statutory violation of law under Art. 448.2-bis. The appeal regarding sentencing motivation is excluded from reviewable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4065/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant challenged a preliminary hearing judge's sentence, alleging a defect in the court's reasoning regarding the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code strictly limits admissible grounds to specific statutory violations, excluding mere disagreements on factual motivation or sentencing severity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it does not allege a violation of law strictly indicated by the statute, such as a discrepancy between the request and the decision, or defects regarding the accused's will or the qualification of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility Article 448 Criminal Procedure Code defect in sentencing motivation violation of law requirement de plano inadmissibility declaration motivi di cassazione clausola di coscienza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGODIUNOR DANIEL GODWIN nato il 12/08/1973 avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAeleto-awise-alle-paitif udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ogodiunor Daniel Godwin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto, quale quello in esame, avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2