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Ordinanza — n. 4064/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4064/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONIO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/11/1985 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdat~469-31~ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Rizzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato per la mancata verifica sottesa alla individuazione di cause di non punibilità ex art 129 cpp.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione difetto di motivazione ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONIO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/11/1985 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdat~469-31~ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Rizzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato per la mancata verifica sottesa alla individuazione di cause di non punibilità ex art 129 cpp.

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della om a di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così