Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing reasoning under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a settlement agreement, arguing flaws in the sentencing reasoning. The court held that appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the reasoning behind the penalty imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments on settlement agreements are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, strictly excluding grievances regarding the reasoning of the penalty imposed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE ALESSIO nato a CERIGNOLA il 10/07/1999 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdelt~se-~-laaftfr udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Clemente avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella nella specie articolate dalla difesa, dirette a contestare la tenuta della motivazione quanto alla msira della pena irrogata .
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,01)ke Così deciso il (.4i maggic/ 20