Cassation appeals dismissed as inadmissible because they were personally signed by defendants instead of registered lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the joint appeals by Tamma Egidio Vito Victor and Tamma Maria Ana inadmissible. The defendants personally signed the petitions, memorials, and new grounds without representation by lawyers on the Cassation Register. The court ruled that such appeals require signatures by registered defense lawyers due to the high technical complexity of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 591 c. 1 lett. a) cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by registered defense lawyers and are inadmissible if personally signed by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMMA EGIDIO VITO VICTOR nato il 19/03/1975 TAMMA MARIA ANA nato il 23/05/1979 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIciate-a.wigo-age-Partit udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso congiuntamente proposto da Tamma Egidio Vito Victor e Tamma Maria Ana avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dagli imputati; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il